Apparizioni vere o false? Come discernere?

Apparizioni vere o false? Come discernere?

Apparizioni Mariane

Le segnalazioni di presunti fenomeni soprannaturali sono numerose e ricorrenti soprattutto con gli attuali mezzi di comunicazione che diffondono le notizia e di questi eventi assai rapidamente. Chi non ricorda il caso della moltiplicazione di gnocchi e pizza raccontata dalla presunta “veggente” di Trevignano? Questo è solo uno dei tanti casi che si aggiungono ad altri spesso più delicati e complessi. E allora, come si fa a discernere le apparizioni vere da quelle false? Le nuove norme, attese da tanto, permettono alla Chiesa di agire in tempi non troppo lunghi, seguendo e applicando procedure trasparenti, per arrivare, a un chiaro e necessario discernimento.

Qual è compito della Chiesa

La Chiesa deve proclamare anzitutto che:
• «Gesù Cristo è la Parola definitiva di Dio, «il Primo e l’Ultimo» (Ap 1,17). Egli è la pienezza e il compimento della Rivelazione: tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio, Parola fatta carne. Pertanto, “l’economia cristiana, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo”» (Dei Verbum, n. 4). Nella Parola rivelata vi è tutto ciò di cui la vita cristiana necessita
• «Lo Spirito Santo conduce i credenti di ogni epoca “alla verità tutta intera” (Gv 16,13) affinché “l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda” (Dei Verbum, n. 5). È lo Spirito Santo, infatti, a guidarci sempre di più nella comprensione del mistero di Cristo».
• Lo Spirito Santo può concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui scopo non è «quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67).
Per questo la Chiesa ha il compito di ricordare ai fedeli che tali fenomeni non sono oggetto di fede, ma «rappresentano delle vie per approfondire la conoscenza di Cristo e per donarsi più generosamente a lui, radicandosi nel contempo sempre più nella comunione con tutto il Popolo cristiano» (San Giovanni Paolo II)

Come farà la Chiesa a decidere su un’apparizione

Papa Francesco, nella sua Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate, ricorda che l’unico modo di sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo è il discernimento, che va chiesto e coltivato nella preghiera. Dunque, il primo passo da compiere è quello di un accurato discernimento al termine del quale emette un giudizio che in passato era formulato con: constat de supernaturalitate, oppure non constat de supernaturalitate, e che, da ora in poi, dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e pastorali e l’assenza di criticità importanti nell’evento, si esprimerà, se il giudizio sarà positivo, con la formula: Nihil obstat.
In passato è accaduto che alcuni fenomeni fossero riconosciuti e poi negati, o viceversa. Tutti questi giudizi «erano in contrasto con la convinzione della Chiesa che i fedeli non sono obbligati ad accettare l’autenticità di questi eventi», si legge nel testo che introduce le nuove norme. Così «queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate». Dunque, seguendo questa indicazione si eviterà che «il discernimento punti verso una dichiarazione di “soprannaturalità”, con forti aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo».

Chi deve compiere il discernimento

Il discernimento è compito del Vescovo diocesano, il quale però, prima della pubblicazione del suo giudizio, deve consultare il Dicastero per la Dottrina della Fede, cui compete di dare un’approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo. Nel rendere poi pubblico da parte del Vescovo, quanto deciso, si dirà, a differenza del passato: «d’intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede».
Anche se il compito del discernimento è del Vescovo diocesano, vengono però confermati sia il diritto del Santo Padre di intraprendere, in via del tutto eccezionale, una procedura che porti ad un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità dell’evento esaminato; sia il diritto del Dicastero per la Dottrina della Fede di intervenire motu proprio sul caso oppure di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno, chiedendo al Vescovo di «continuare a vigilare» per il bene dei fedeli.
Resta anche la possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità”, solo nel caso in cui emergano segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno.

Quali sono i criteri per discernere vere e false apparizioni

Il documento definisce una serie di criteri «positivi» e «negativi» per valutare ogni caso. Tra i primi rientrano «la credibilità e la buona fama» di chi afferma di essere coinvolto, l’ortodossia del messaggio, il «carattere imprevedibile» dell’evento «da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte» e i «frutti» delle apparizioni o dei messaggi, «spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di carità, una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti» e «la crescita della comunione ecclesiale».
Tra i criteri «negativi sono elencati: «L’errore manifesto circa il fatto; gli errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo», tenendo conto la possibilità che «il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno».
Altri segni negativi sono «uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale», la «ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale», «atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci» e «alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico».

Quali sono i 6 livelli di valutazione su una apparizione

Il documento propone, con le nuove Norme, una procedura diversa rispetto al passato, ma anche più ricca, con sei possibili conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli eventi di presunta origine soprannaturale. Vediamole:
1. Nihil obstat: «Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro».
 2. Prae oculis habeatur: «Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale».
3. Curatur: «Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale».
4. Sub mandato: « Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale.
5. Prohibetur et obstruatur: «Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio».
6. Declaratio de non supernaturalitate: «In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania».
Alla luce di quanto sopra esposto la dichiarazione di «soprannaturalità» viene «sostituita o da un Nihil obstat o da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta», tra i sei casi definiti dalle nuove regole. Solo il Papa può intervenire «autorizzando, in via del tutto eccezionale, a intraprendere una procedura al riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi: si tratta di un’eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi».


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